Ordinanza 122/1969 (ECLI:IT:COST:1969:122)
Massima numero 3357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  30/06/1969;  Decisione del  30/06/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 122/69. EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - ADULTERIO - COD. PEN., ART. 559, PRIMO COMMA - POSSIBILITA' CHE SIA PUNITA LA MOGLIE ADULTERA LEGALMENTE SEPARATA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Essendo stato dichiarato illegittimo, con la sentenza n. 126 del 1968, l'art. 559, comma primo, del codice penale, che punisce l'adulterio solo se commesso dalla moglie, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta con l'ordinanza del Pretore di Venezia 6 novembre 1968 (Gazz. uff. n. 52 del 26 febbraio 1969) in riferimento all'art. 29 della Costituzione, nei confronti della medesima disposizione, limitatamente ai casi in cui essa rende possibile la punizione della moglie adultera legalmente separata. Cfr.: sent. n. 126/1968.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte