Sentenza 123/1969 (ECLI:IT:COST:1969:123)
Massima numero 3358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 11/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 123/69. LAVORO - IMPIEGATI DELLE ESATTORIE - T.U. 15 MAGGIO 1963, N. 858 ART. 140 - LAVORATORI E LAVORATRICI CHE ABBIANO MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO IN ORDINE ALL'ETA' MASSIMA PER IL LICENZIAMENTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - RAZIONALITA' DESUMIBILE DAGLI ARTT. 3 E 37 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' in contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione il principio, discrezionalmente fissato dal legislatore in termini di generalita', che l'uomo possa essere licenziato quando abbia raggiunto l'eta' di 60 anni e la donna di 55 anni, ed abbiano maturato il diritto a pensione. Ed invero, il fatto di poter utilizzare le prestazioni della donna fino a 55 anni, piuttosto che fino a 60, tenendo conto della costituzione, della capacita', della resistenza a particolari lavori faticosi, del rendimento e di altri fattori, che si compendiano nel termine attitudine, importa una valutazione tecnica normalmente consentita al legislatore; al quale la norma costituzionale rimette altresi' il potere, onde salvaguardare l'essenzialita' della funzione familiare della donna, di fare alla medesima un trattamento differenziato per la cura dei correlativi interessi. E se il legislatore e' partito del presupposto che la attitudine al lavoro in via di massima, viene meno nella donna prima che nell'uomo, in genere di maggior resistenza fisica e che la lavoratrice, raggiunto il cinquantacinquesimo anno di eta', e' opportuno torni ad accudire esclusivamente alla famiglia, non puo' dirsi che in siffatta valutazione sia stato irrazionale o arbitrario. La necessita', poi, di adottare principi uniformi per tutte le svariate categorie di donne lavoratrici, nel vasto campo dell'assicurazione generale obbligatoria non consentendo, per ovvi motivi la distinzione tra lavoro e lavoro e fra condizioni soggettive, giustifica logicamente la fissazione di un unico limite di eta', quello di 55 anni, perche' la donna acquisti il diritto a pensione. (Fattispecie in tema dell'art. 140 T.U. delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette, approvato com. D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, il quale dispone che gli impiegati delle esattorie, vengono mantenuti in servizio fino al cinquantacinquesimo anno di eta', se donne, e fino al sessantesimo anno di eta', se uomini).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte