Sentenza 124/1969 (ECLI:IT:COST:1969:124)
Massima numero 3360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
01/07/1969; Decisione del
01/07/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 124/69 B. CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, NONO COMMA NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799 - CONTENUTO - ONERE DELL'ASSICURAZIONE PER IL LEGITTIMO USO DELLA LICENZA DI CACCIA.
SENT. 124/69 B. CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, NONO COMMA NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799 - CONTENUTO - ONERE DELL'ASSICURAZIONE PER IL LEGITTIMO USO DELLA LICENZA DI CACCIA.
Testo
Il nono comma dell'art. 8 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (T.U. delle leggi sulla caccia) nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, prescrive che chi usa della licenza di caccia "deve dimostrare in ogni momento di avere la assicurazione per un capitale unico di responsabilita' civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni" e stabilisce che i contravventori siano puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni e con le pene che l'art. 7 dello stesso testo unico sulla caccia prevede per il cacciatore sprovvisto di licenza.
Il nono comma dell'art. 8 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (T.U. delle leggi sulla caccia) nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, prescrive che chi usa della licenza di caccia "deve dimostrare in ogni momento di avere la assicurazione per un capitale unico di responsabilita' civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni" e stabilisce che i contravventori siano puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni e con le pene che l'art. 7 dello stesso testo unico sulla caccia prevede per il cacciatore sprovvisto di licenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte