Sentenza 124/1969 (ECLI:IT:COST:1969:124)
Massima numero 3362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3359  3360  3361  3363  3364  3365


Titolo
SENT. 124/69 D. CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, NONO COMMA NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799 - ONERE DELL'ASSICURAZIONE PER IL LEGITTIMO USO DELLA LICENZA DI CACCIA - FINALITA' - INQUADRAMENTO NEL REGIME PUBBLICISTICO DELL'ESERCIZIO VENATORIO.

Testo
L'onere dell'assicurazione per la responsabilita' civile imposto, agli effetti del legittimo uso della licenza di caccia, dall'art. 8, comma nono, del testo unico delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, risponde alla esigenza di salvaguardare i diritti dei terzi e si inquadra perfettamente in quel regime pubblicistico dell'esercizio venatorio, che trova giustificazione anche nella pericolosita' della caccia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte