Sentenza 124/1969 (ECLI:IT:COST:1969:124)
Massima numero 3362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
01/07/1969; Decisione del
01/07/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 124/69 D. CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, NONO COMMA NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799 - ONERE DELL'ASSICURAZIONE PER IL LEGITTIMO USO DELLA LICENZA DI CACCIA - FINALITA' - INQUADRAMENTO NEL REGIME PUBBLICISTICO DELL'ESERCIZIO VENATORIO.
SENT. 124/69 D. CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, NONO COMMA NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799 - ONERE DELL'ASSICURAZIONE PER IL LEGITTIMO USO DELLA LICENZA DI CACCIA - FINALITA' - INQUADRAMENTO NEL REGIME PUBBLICISTICO DELL'ESERCIZIO VENATORIO.
Testo
L'onere dell'assicurazione per la responsabilita' civile imposto, agli effetti del legittimo uso della licenza di caccia, dall'art. 8, comma nono, del testo unico delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, risponde alla esigenza di salvaguardare i diritti dei terzi e si inquadra perfettamente in quel regime pubblicistico dell'esercizio venatorio, che trova giustificazione anche nella pericolosita' della caccia.
L'onere dell'assicurazione per la responsabilita' civile imposto, agli effetti del legittimo uso della licenza di caccia, dall'art. 8, comma nono, del testo unico delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, risponde alla esigenza di salvaguardare i diritti dei terzi e si inquadra perfettamente in quel regime pubblicistico dell'esercizio venatorio, che trova giustificazione anche nella pericolosita' della caccia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte