Sentenza 124/1969 (ECLI:IT:COST:1969:124)
Massima numero 3363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3359  3360  3361  3362  3364  3365


Titolo
SENT. 124/69 E. CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, NONO COMMA NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799 - ONERE DELL'ASSICURAZIONE PER IL LEGITTIMO USO DELLA LICENZA DI CACCIA - CACCIATORI MUNITI DI LICENZA MA PRIVI DI ASSICURAZIONE E CACCIATORI PRIVI DI LICENZA - SANZIONI PENALI - STESSA AMMENDA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.

Testo
L'assoggettamento, statuito dall'art. 8, comma nono, del T.U. delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, del cacciatore munito di licenza ma privo di assicurazione alla stessa ammenda comminata per chi caccia senza licenza, e' espressione della discrezionalita' del legislatore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte