Sentenza 124/1969 (ECLI:IT:COST:1969:124)
Massima numero 3364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
01/07/1969; Decisione del
01/07/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 124/69 F. CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, NONO COMMA NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799 - USO LEGITTIMO DELLA LICENZA DI CACCIA - CONDIZIONI - ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - MANCANZA - DETERMINA ABUSO DELLA LICENZA - CONSEGUENZE - AMMENDA E TEMPORANEA REVOCA DELLA LICENZA - RAZIONALITA'.
SENT. 124/69 F. CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, NONO COMMA NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799 - USO LEGITTIMO DELLA LICENZA DI CACCIA - CONDIZIONI - ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - MANCANZA - DETERMINA ABUSO DELLA LICENZA - CONSEGUENZE - AMMENDA E TEMPORANEA REVOCA DELLA LICENZA - RAZIONALITA'.
Testo
Nell'art. 8, comma nono, del T.U. sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, la legge subordina all'assicurazione il legittimo uso della licenza: di tal che cacciare senza assicurazione significa abusare della licenza stessa e porsi quindi in una situazione che legittimamente il legislatore puo' colpire con pena, e che, in particolare, rende del tutto razionale la misura punitiva, aggiunta all'ammenda, della temporanea revoca della licenza.
Nell'art. 8, comma nono, del T.U. sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, la legge subordina all'assicurazione il legittimo uso della licenza: di tal che cacciare senza assicurazione significa abusare della licenza stessa e porsi quindi in una situazione che legittimamente il legislatore puo' colpire con pena, e che, in particolare, rende del tutto razionale la misura punitiva, aggiunta all'ammenda, della temporanea revoca della licenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte