Sentenza 124/1969 (ECLI:IT:COST:1969:124)
Massima numero 3365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3359  3360  3361  3362  3363  3364


Titolo
SENT. 124/69 G. CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, NONO COMMA NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799 - ONERE DELL'ASSICURAZIONE PER IL LEGITTIMO USO DELLA LICENZA DI CACCIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 8, comma nono, del T.U. delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, nel vietare, e nel punire, l'esercizio della caccia, da parte di chi sia privo di assicurazione di responsabilita' verso terzi, non da' luogo ad ingiustificate disparita' di trattamento, ne' tra cacciatori muniti di assicurazione e cacciatori che ne sono privi, ne' fra chi caccia senza licenza, e chi caccia con regolare licenza pur avendo ottemperato all'obbligo dell'assicurazione. Pertanto, non sussistendo, ne' sotto l'uno, ne' sotto l'altro profilo, alcuna violazione del principio costituzionale di eguaglianza, la questione proposta con le due ordinanze del pretore di Pignataro Maggiore in data 23 febbraio 1968, pubblicate nella Gazz. Uff. n. 127 del 18 maggio 1968, va dichiarata infondata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte