Sentenza 125/1969 (ECLI:IT:COST:1969:125)
Massima numero 3367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3366  3368


Titolo
SENT. 125/69 B. IMPOSTE E TASSE - TUTELA GIURISDIZIONALE - LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALL. E, ART. 6, PRIMO COMMA, E D.L. 7 AGOSTO 1936, N. 1639, ART. 22, QUARTO COMMA - AZIONE DEL CONTRIBUENTE DINANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL RUOLO E L'ISCRIZIONE A RUOLO DELL'IMPOSTA - GIUSTIFICAZIONE NELL'ESIGENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DI ATTUARE LA PRETESA TRIBUTARIA - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' DI ATTUAZIONE DEL CREDITO IN FORZA DELL'ESECUTORIETA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.

Testo
L'art. 6, comma primo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E che in materia di controversie relative alle imposte dirette detta la regola secondo la quale l'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria non e' proponibile fino a quando non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli, e l'art. 22, comma quarto, del D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 il quale dispone che l'autorita' giudiziaria puo' essere adita dal contribuente anche dopo che sia intervenuta soltanto decisione definitiva della commissione distrettuale o di quella provinciale, purche' la relativa imposta sia stata iscritta a ruolo, pongono in essere un presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale dinanzi al giudice ordinario che non appare giuridicamente giustificabile in relazione all'esigenza dell'Amministrazione di attuazione della pretesa tributaria. La proposizione della azione giudiziaria, dopo l'esperimento, almeno in un grado del ricorso dinanzi alle Commissioni tributarie e prima dell'iscrizione a ruolo, non preclude infatti il diritto dell'Amministrazione di realizzare il suo credito poiche', anche in pendenza del giudizio ordinario, in forza del principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo, puo' procedersi alla iscrizione e pubblicazione del ruolo e alla riscossione anche coattiva del tributo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte