Sentenza 125/1969 (ECLI:IT:COST:1969:125)
Massima numero 3368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3366  3367


Titolo
SENT. 125/69 C. IMPOSTE E TASSE - TUTELA GIURISDIZIONALE - LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALL. E, ART. 6, PRIMO COMMA, E D.L. 7 AGOSTO 1936, N. 1639, ART. 22, QUARTO COMMA - AZIONE DEL CONTRIBUENTE DINANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL RUOLO E L'ISCRIZIONE A RUOLO DELL'IMPOSTA - NON TUTELANO UN INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE - IMPEDISCONO UNA TEMPESTIVA TUTELA GIURISDIZIONALE DEL CONTRIBUENTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'art. 6, comma primo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E e l'art. 22 del D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 che, in materia di controversie relative alle imposte dirette, condizionano la proponibilita' dell'azione giudiziaria alla preventiva iscrizione e pubblicazione del ruolo precludono al contribuente di chiedere una sollecita tutela del proprio diritto ritenuto leso. Iscrizione e pubblicazione del ruolo sono atti necessariamente conseguenti all'accertamento e non e' sostenibile che, prima che essi intervengano, manchi un interesse giuridico, concreto ed attuale del contribuente a chiedere la dichiarazione giudiziale d'illegittimita' di un accertamento, gia' compiuto dall'Amministrazione, ed in relazione al quale e' altresi' intervenuta una decisione definitiva delle competenti Commissioni tributarie. Una tempestiva azione di tutela dei propri diritti offre infatti al contribuente maggiori possibilita' di ottenere una decisione di accoglimento prima ancora che sia stata soddisfatta, in tutto o in parte, spontaneamente o in via coattiva, l'obbligazione tributaria. Le norme in esame quindi, poiche' non assolvono allo scopo di tutela di un interesse dell'Amministrazione e limitano, per contro, frapponendo un ingiustificabile ritardo, la tutela giurisdizionale del contribuente, vanno dichiarate costituzionalmente illegittime, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, limitatamente alle parti in cui condizionano l'esercizio dell'azione del contribuente dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria alla pubblicazione del ruolo e all'iscrizione a ruolo dell'imposta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte