Sentenza 126/1969 (ECLI:IT:COST:1969:126)
Massima numero 3369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
01/07/1969; Decisione del
01/07/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 126/69 A. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - CONFIGURABILITA' ANCHE IN MATERIA TRIBUTARIA - PRETESO OSTACOLO DERIVANTE DAL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE ORDINARIA EMANATI DAL GOVERNO SULLA BASE DI LEGGE DI DELEGAZIONE APPROVATA IN CONFORMITA' DELL'ART. 72, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - LEGITTIMITA' - FATTISPECIE - LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 570, ART. 3 - DELEGAZIONE A FORMARE LE TABELLE DEI PRODOTTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI CONGUAGLIO - MANCANZA DI UN'ESPRESSA INDICAZIONE DEL GOVERNO QUALE DESTINATARIO - IRRILEVANZA - EMANAZIONE DEGLI ATTI DELEGATI "SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI" - SOSTANZIALE RIFERIMENTO AL GOVERNO NELLA COMPOSIZIONE EX ART. 92, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 126/69 A. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - CONFIGURABILITA' ANCHE IN MATERIA TRIBUTARIA - PRETESO OSTACOLO DERIVANTE DAL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE ORDINARIA EMANATI DAL GOVERNO SULLA BASE DI LEGGE DI DELEGAZIONE APPROVATA IN CONFORMITA' DELL'ART. 72, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - LEGITTIMITA' - FATTISPECIE - LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 570, ART. 3 - DELEGAZIONE A FORMARE LE TABELLE DEI PRODOTTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI CONGUAGLIO - MANCANZA DI UN'ESPRESSA INDICAZIONE DEL GOVERNO QUALE DESTINATARIO - IRRILEVANZA - EMANAZIONE DEGLI ATTI DELEGATI "SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI" - SOSTANZIALE RIFERIMENTO AL GOVERNO NELLA COMPOSIZIONE EX ART. 92, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Alla configurazione della delegazione legislativa al Governo, a norma dell'art. 76 Cost., non osta il principio della riserva di legge in materia tributaria. La garanzia stabilita nell'art. 23 della Costituzione non vieta che, con l'osservanza dei limiti stabiliti nel citato art. 76 della stessa Carta costituzionale, possa essere demandata al Governo l'emanazione di atti in materia di imposte aventi lo stesso valore della legge ordinaria, purche' la volonta' del Parlamento di delegare l'esercizio della potesta' legislativa, trovi essa stessa espressione nella legge formale, a conclusione della "normale procedura" di esame ed approvazione della legge, in conformita' dell'art. 72, ultimo comma, della Costituzione.
Alla configurazione della delegazione legislativa al Governo, a norma dell'art. 76 Cost., non osta il principio della riserva di legge in materia tributaria. La garanzia stabilita nell'art. 23 della Costituzione non vieta che, con l'osservanza dei limiti stabiliti nel citato art. 76 della stessa Carta costituzionale, possa essere demandata al Governo l'emanazione di atti in materia di imposte aventi lo stesso valore della legge ordinaria, purche' la volonta' del Parlamento di delegare l'esercizio della potesta' legislativa, trovi essa stessa espressione nella legge formale, a conclusione della "normale procedura" di esame ed approvazione della legge, in conformita' dell'art. 72, ultimo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte