Sentenza 126/1969 (ECLI:IT:COST:1969:126)
Massima numero 3371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
01/07/1969; Decisione del
01/07/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 126/69 C. IMPOSTE E TASSE - ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE - RESTITUZIONE DELL'I.G.E. SUI PRODOTTI ESPORTATI E ISTITUZIONE DI UN DIRITTO COMPENSATIVO SULL'IMPORTAZIONE - LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 570, ART. 3 - CONFERIMENTO AL GOVERNO DEL POTERE DI FORMARE LE TABELLE DI CUI ALL'ART. 1 - ATTUAZIONE DI COMPETENZA MERAMENTE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALL'ART. 76 PER LA DELEGAZIONE AD EMANARE ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 126/69 C. IMPOSTE E TASSE - ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE - RESTITUZIONE DELL'I.G.E. SUI PRODOTTI ESPORTATI E ISTITUZIONE DI UN DIRITTO COMPENSATIVO SULL'IMPORTAZIONE - LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 570, ART. 3 - CONFERIMENTO AL GOVERNO DEL POTERE DI FORMARE LE TABELLE DI CUI ALL'ART. 1 - ATTUAZIONE DI COMPETENZA MERAMENTE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALL'ART. 76 PER LA DELEGAZIONE AD EMANARE ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, costituiscono requisiti della legge con la quale e' delegato al Governo l'esercizio della potesta' legislativa, la definizione dell'oggetto, la determinazione dei criteri e principi direttivi, la prefissione del termine per l'esercizio del potere-dovere delegato. Concorrendo tali requisiti, aventi nella specie univoco riscontro nei lavori preparatori parlamentari, deve ritenersi che l'art. 3 della legge 31 luglio 1954, n. 570, nel demandare al Governo la formazione ed approvazione delle tabelle prevedute nel precedente art. 1 (riguardanti l'elenco dei prodotti per i quali e' stabilita la restituzione dell'I.G.E. all'atto della esportazione e l'elenco delle merci colpite all'atto dell'importazione, da imposta di conguaglio) ha inteso legittimamente delegare l'esercizio della potesta' legislativa mediante l'emanazione di un decreto avente valore di legge, e non attribuire competenza meramente amministrativa. E' significativo al riguardo che la legge attributiva del potere non richieda il previo parere del Consiglio di Stato, quale organo di consulenza obbligatoria in materia regolamentare e che l'audizione di detto organo non risulti neppure dal preambolo del decreto delegato, nel quale peraltro non ricorre alcuna qualificazione di regolamento, o altra amministrativa analoga.
Ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, costituiscono requisiti della legge con la quale e' delegato al Governo l'esercizio della potesta' legislativa, la definizione dell'oggetto, la determinazione dei criteri e principi direttivi, la prefissione del termine per l'esercizio del potere-dovere delegato. Concorrendo tali requisiti, aventi nella specie univoco riscontro nei lavori preparatori parlamentari, deve ritenersi che l'art. 3 della legge 31 luglio 1954, n. 570, nel demandare al Governo la formazione ed approvazione delle tabelle prevedute nel precedente art. 1 (riguardanti l'elenco dei prodotti per i quali e' stabilita la restituzione dell'I.G.E. all'atto della esportazione e l'elenco delle merci colpite all'atto dell'importazione, da imposta di conguaglio) ha inteso legittimamente delegare l'esercizio della potesta' legislativa mediante l'emanazione di un decreto avente valore di legge, e non attribuire competenza meramente amministrativa. E' significativo al riguardo che la legge attributiva del potere non richieda il previo parere del Consiglio di Stato, quale organo di consulenza obbligatoria in materia regolamentare e che l'audizione di detto organo non risulti neppure dal preambolo del decreto delegato, nel quale peraltro non ricorre alcuna qualificazione di regolamento, o altra amministrativa analoga.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte