Sentenza 127/1969 (ECLI:IT:COST:1969:127)
Massima numero 3372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
01/07/1969; Decisione del
01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3373
Titolo
SENT. 127/69 A. REGIONE SICILIANA - AGRICOLTURA - TRASFORMAZIONE DELL'E.R.A.S. IN E.S.A. - LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1965, N. 21, ART. 22 - COSTITUISCE ADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO DI ADEGUARSI ALLA LEGISLAZIONE STATALE SUL PIANO VERDE E SULLA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI DI SVILUPPO AGRICOLO - STATUTO SPECIALE, ART. 14 - POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - ESERCIZIO SENZA PREGIUDIZIO DELLE RIFORME AGRARIE - E.S.A. - DISTINZIONE DA ENTI CONSIMILI DI ALTRE REGIONI - ATTRIBUZIONI RIGUARDANTI L'ENTE SICILIANO - COMPETENZA DELL'ASSESSORE INVECE CHE DEL MINISTRO.
SENT. 127/69 A. REGIONE SICILIANA - AGRICOLTURA - TRASFORMAZIONE DELL'E.R.A.S. IN E.S.A. - LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1965, N. 21, ART. 22 - COSTITUISCE ADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO DI ADEGUARSI ALLA LEGISLAZIONE STATALE SUL PIANO VERDE E SULLA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI DI SVILUPPO AGRICOLO - STATUTO SPECIALE, ART. 14 - POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - ESERCIZIO SENZA PREGIUDIZIO DELLE RIFORME AGRARIE - E.S.A. - DISTINZIONE DA ENTI CONSIMILI DI ALTRE REGIONI - ATTRIBUZIONI RIGUARDANTI L'ENTE SICILIANO - COMPETENZA DELL'ASSESSORE INVECE CHE DEL MINISTRO.
Testo
La trasformazione dell'ERAS in ESA, attuata con la legge reg. sic. 10 agosto 1965, n. 21, non e' dovuta ad iniziativa della Regione, ma all'obbligo della Regione stessa di adeguarsi alla legge statale 2 giugno 1961, n. 454, sul "Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura" (Piano verde) ed al successivo sistema normativo statale di cui al D.P.R. 25 luglio 1962, n. 948, alla legge 14 luglio 1965, n. 901 ed al D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, sulla organizzazione e funzionamento degli Enti di sviluppo agricolo. Pertanto, anche se l'art. 2 della legge del 1965, n. 901, assicura il rispetto delle attribuzioni delle Regioni a statuto speciale, e' certo che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto siciliano, il relativo potere deve essere esercitato senza pregiudizio delle riforme agrarie. Onde l'ESA siciliano si distingue dai consimili enti istituiti nelle altre Regioni, soltanto per il fatto che nell'ambito della Regione siciliana le attribuzioni, che nel rimanente territorio nazionale per gli altri enti sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono svolte dal corrispondente Assessorato e che, per quanto attiene all'agricoltura e alla bonifica, la disciplina legislativa rientra nella competenza regionale.
La trasformazione dell'ERAS in ESA, attuata con la legge reg. sic. 10 agosto 1965, n. 21, non e' dovuta ad iniziativa della Regione, ma all'obbligo della Regione stessa di adeguarsi alla legge statale 2 giugno 1961, n. 454, sul "Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura" (Piano verde) ed al successivo sistema normativo statale di cui al D.P.R. 25 luglio 1962, n. 948, alla legge 14 luglio 1965, n. 901 ed al D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, sulla organizzazione e funzionamento degli Enti di sviluppo agricolo. Pertanto, anche se l'art. 2 della legge del 1965, n. 901, assicura il rispetto delle attribuzioni delle Regioni a statuto speciale, e' certo che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto siciliano, il relativo potere deve essere esercitato senza pregiudizio delle riforme agrarie. Onde l'ESA siciliano si distingue dai consimili enti istituiti nelle altre Regioni, soltanto per il fatto che nell'ambito della Regione siciliana le attribuzioni, che nel rimanente territorio nazionale per gli altri enti sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono svolte dal corrispondente Assessorato e che, per quanto attiene all'agricoltura e alla bonifica, la disciplina legislativa rientra nella competenza regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte