Sentenza 85/2020 (ECLI:IT:COST:2020:85)
Massima numero 43538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  22/04/2020;  Decisione del  22/04/2020
Deposito del 07/05/2020; Pubblicazione in G. U. 13/05/2020
Massime associate alla pronuncia:  43536  43537  43539  43540  43541


Titolo
Thema decidendum - Censure proposta dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto a quelle introdotte dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186-bis, quinto comma, della legge fallimentare, sollevate dal TAR Lazio, sono inammissibili le censure prospettate da una parte costituita, in riferimento all'art. 3 Cost. Esse sono infatti ulteriori rispetto a quelle formulate dal giudice a quo.

Per costante giurisprudenza costituzionale, non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti fissati nell'ordinanza di rimessione, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenze. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 271 del 2011, n. 236 del 2009, n. 56 del 2009 e n. 86 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 186  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte