Thema decidendum - Censure proposta dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto a quelle introdotte dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186-bis, quinto comma, della legge fallimentare, sollevate dal TAR Lazio, sono inammissibili le censure prospettate da una parte costituita, in riferimento all'art. 3 Cost. Esse sono infatti ulteriori rispetto a quelle formulate dal giudice a quo.
Per costante giurisprudenza costituzionale, non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti fissati nell'ordinanza di rimessione, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenze. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 271 del 2011, n. 236 del 2009, n. 56 del 2009 e n. 86 del 2008).