Sentenza 127/1969 (ECLI:IT:COST:1969:127)
Massima numero 3373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
01/07/1969; Decisione del
01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3372
Titolo
SENT. 127/69 B. REGIONE SICILIANA - AGRICOLTURA - TRASFORMAZIONE DELL'E.R.A.S. IN E.S.A. - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1965, N. 21, ART. 32 - FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO E DELLA REGIONE - CONSEGUENTE APPLICABILITA' NEI CONFRONTI DELL'ESA DEL D.L.C.P.S. 5 AGOSTO 1947, N. 778, ARTT. 10 E 11, CONFERMATA DALL'ART. 5 DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1966, N. 257 - APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI ORGANICI DELL'ENTE CON PROVVEDIMENTI ADOTTATI DI CONCERTO CON IL MINISTRO - LEGGE REGIONALE N. 21, ART. 22 - ESCLUSIONE DEL CONCERTO - MOTIVAZIONE DEGLI ARTT. 14 E 20 DELLO STATUTO SPECIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 127/69 B. REGIONE SICILIANA - AGRICOLTURA - TRASFORMAZIONE DELL'E.R.A.S. IN E.S.A. - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1965, N. 21, ART. 32 - FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO E DELLA REGIONE - CONSEGUENTE APPLICABILITA' NEI CONFRONTI DELL'ESA DEL D.L.C.P.S. 5 AGOSTO 1947, N. 778, ARTT. 10 E 11, CONFERMATA DALL'ART. 5 DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1966, N. 257 - APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI ORGANICI DELL'ENTE CON PROVVEDIMENTI ADOTTATI DI CONCERTO CON IL MINISTRO - LEGGE REGIONALE N. 21, ART. 22 - ESCLUSIONE DEL CONCERTO - MOTIVAZIONE DEGLI ARTT. 14 E 20 DELLO STATUTO SPECIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
In forza dell'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, al finanziamento degli Enti di sviluppo provvede lo Stato con i fondi stanziati per l'attuazione del piano verde. In base all'art. 32 della legge reg. sic. 10 agosto 1965, n. 21, al funzionamento dell'ESA siciliano si provvede con i finanziamenti disposti dallo Stato e dalla Regione. Da tali norme discende la piena applicabilita' anche nei confronti dell'ESA siciliano degli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778, secondo i quali i regolamenti organici del personale degli enti, al cui mantenimento lo Stato concorre con contributi a carattere continuativo, debbono essere approvati di concerto con il Ministro per il tesoro. L'applicabilita' delle richiamate norme del 1947 e' confermata dall'art. 5 del D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, alla cui osservanza anche l'Ente siciliano e' tenuto ed in forza del quale le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli enti di sviluppo agricolo concernenti: a) il regolamento di amministrazione e contabilita'; b) il regolamento organico del personale dell'Ente; c) il bilancio di previsione e le variazioni che occorra apportare ad esso durante il corso dell'esercizio; d) il conto consuntivo, sono approvate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Posto cio' e' costituzionalmente illegittima, perche' in contrasto con gli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale della Regione siciliana, in riferimento agli artt. 10 e 11 del D.L.C. P.S. 5 agosto 1947, n. 778, l'art. 22 della legge reg. sic. 10 agosto 1965, n. 21, nella parte in cui non prevede e percio' esclude il previo concerto con il Ministro per il tesoro per l'approvazione dei regolamenti organici del personale della ESA.
In forza dell'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, al finanziamento degli Enti di sviluppo provvede lo Stato con i fondi stanziati per l'attuazione del piano verde. In base all'art. 32 della legge reg. sic. 10 agosto 1965, n. 21, al funzionamento dell'ESA siciliano si provvede con i finanziamenti disposti dallo Stato e dalla Regione. Da tali norme discende la piena applicabilita' anche nei confronti dell'ESA siciliano degli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778, secondo i quali i regolamenti organici del personale degli enti, al cui mantenimento lo Stato concorre con contributi a carattere continuativo, debbono essere approvati di concerto con il Ministro per il tesoro. L'applicabilita' delle richiamate norme del 1947 e' confermata dall'art. 5 del D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, alla cui osservanza anche l'Ente siciliano e' tenuto ed in forza del quale le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli enti di sviluppo agricolo concernenti: a) il regolamento di amministrazione e contabilita'; b) il regolamento organico del personale dell'Ente; c) il bilancio di previsione e le variazioni che occorra apportare ad esso durante il corso dell'esercizio; d) il conto consuntivo, sono approvate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Posto cio' e' costituzionalmente illegittima, perche' in contrasto con gli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale della Regione siciliana, in riferimento agli artt. 10 e 11 del D.L.C. P.S. 5 agosto 1947, n. 778, l'art. 22 della legge reg. sic. 10 agosto 1965, n. 21, nella parte in cui non prevede e percio' esclude il previo concerto con il Ministro per il tesoro per l'approvazione dei regolamenti organici del personale della ESA.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte