Sentenza 129/1969 (ECLI:IT:COST:1969:129)
Massima numero 3377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 11/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3378  3379


Titolo
SENT. 129/69 A. PRESTAZIONI PATRIMONIALI - IMPOSIZIONE - COSTITUZIONE, ART. 23 - RISERVA RELATIVA DI LEGGE - POTERE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DI DETERMINARE ELEMENTI, PRESUPPOSTI O LIMITI DI UNA PRESTAZIONE IMPONIBILE IN BASE A DATI ED APPREZZAMENTI TECNICI - LEGITTIMITA' - CONDIZIONE DELLA PREVIA DELIMITAZIONE DELLA LORO DISCREZIONALITA'.

Testo
Il principio costituzionale secondo cui l'imposizione di prestazioni patrimoniali e' autorizzata solo "in base alla legge" non e' da intendersi in senso incondizionato e rigorosamente inderogabile, onde non contrasta con l'art. 23 della Costituzione l'assegnazione ad organi amministrativi di compiti concernenti la determinazione di elementi, presupposti o limiti variamente individuabili di una prestazione imponibile in base a dati ed apprezzamenti tecnici, alla sola condizione che siano preventivamente indicati in modo sufficiente i criteri direttivi di base o le linee generali da servire per delimitare la discrezionalita' nella produzione di fonti secondarie della disciplina.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte