Sentenza 129/1969 (ECLI:IT:COST:1969:129)
Massima numero 3378
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
01/07/1969; Decisione del
01/07/1969
Deposito del 11/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 129/69 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA - D.L.LGT. 19 OTTOBRE 1944, N. 348, ART. 10, E D.L.C.P.S. 27 DICEMBRE 1946 N. 469, ART. 12 - FACOLTA' DEL MINISTRO PER LE FINANZE DI DISPORRE LA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA MEDIANTE PAGAMENTO DI CANONI RAGGUAGLIATI AL VOLUME DEGLI AFFARI - COLLEGAMENTO TRA GLI ATTI NORMATIVI PRIMARI E I SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI - DISCREZIONALITA' LIMITATA - NON VIOLA L'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 129/69 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA - D.L.LGT. 19 OTTOBRE 1944, N. 348, ART. 10, E D.L.C.P.S. 27 DICEMBRE 1946 N. 469, ART. 12 - FACOLTA' DEL MINISTRO PER LE FINANZE DI DISPORRE LA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA MEDIANTE PAGAMENTO DI CANONI RAGGUAGLIATI AL VOLUME DEGLI AFFARI - COLLEGAMENTO TRA GLI ATTI NORMATIVI PRIMARI E I SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI - DISCREZIONALITA' LIMITATA - NON VIOLA L'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il sistema posto in essere dagli artt. 10 D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, e 12 del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469, che conferiscono al Ministro per le finanze la facolta' di emanare, in casi determinati, decreti per la corresponsione della imposta sulle entrate in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, o "una tantum" mediante l'applicazione di aliquote condensate, circoscrive "a priori" l'ambito delle facolta' consentite al Ministro, attraverso il riferimento a metodi ben conosciuti, praticati e regolati nel diritto e nella pratica tributaria, ed attua cosi' un collegamento tra atti normativi primari e successivi provvedimenti ministeriali in base ad elementi individuabili nel tempo, di natura tecnico-economica e in quanto tali discrezionalmente valutabili. Le dette norme, la cui attuazione e' comunque assistita sia dalla garanzia generale data dal controllo giurisdizionale della legittimita' dei decreti, sia dalla garanzia particolare concessa ai singoli contribuenti, sotto le condizioni forme e termini di cui al D.L.L. 27 dicembre 1946, n. 469, e D.L. 3 maggio 1948, n. 799, non sono pertanto in contrasto con l'invocato principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione.
Il sistema posto in essere dagli artt. 10 D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, e 12 del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469, che conferiscono al Ministro per le finanze la facolta' di emanare, in casi determinati, decreti per la corresponsione della imposta sulle entrate in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, o "una tantum" mediante l'applicazione di aliquote condensate, circoscrive "a priori" l'ambito delle facolta' consentite al Ministro, attraverso il riferimento a metodi ben conosciuti, praticati e regolati nel diritto e nella pratica tributaria, ed attua cosi' un collegamento tra atti normativi primari e successivi provvedimenti ministeriali in base ad elementi individuabili nel tempo, di natura tecnico-economica e in quanto tali discrezionalmente valutabili. Le dette norme, la cui attuazione e' comunque assistita sia dalla garanzia generale data dal controllo giurisdizionale della legittimita' dei decreti, sia dalla garanzia particolare concessa ai singoli contribuenti, sotto le condizioni forme e termini di cui al D.L.L. 27 dicembre 1946, n. 469, e D.L. 3 maggio 1948, n. 799, non sono pertanto in contrasto con l'invocato principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte