Sentenza 129/1969 (ECLI:IT:COST:1969:129)
Massima numero 3379
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 11/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3377  3378


Titolo
SENT. 129/69 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA - D.L.LGT. 19 OTTOBRE 1944, N. 348, ART. 10, E D.L.C.P.S. 27 DICEMBRE 1946, N. 469, ART. 12 - FACOLTA' DEL MINISTRO PER LE FINANZE DI DISPORRE LA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA MEDIANTE PAGAMENTO DI CANONI RAGGUAGLIATI AL VOLUME DEGLI AFFARI - RICORSO A PRESUNZIONI - GIUSTIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE.

Testo
Il ricorso a presunzioni, consentito dagli artt. 10 D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348 e 12 del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469, che conferiscono al Ministro per le finanze la facolta' di emanare, in casi determinati, decreti per la corresponsione della imposta sull'entrata in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, o "una tantum" mediante la applicazione di aliquote condensate, si giustifica in materia fiscale rappresentando il conseguimento di una verita' giuridica in caso di fatti di difficile accertamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte