Ordinanza 130/1969 (ECLI:IT:COST:1969:130)
Massima numero 3380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 11/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 130/69. FAMIGLIA - PATRIA POTESTA' - CODICE PENALE, ART. 574 - SOTTRAZIONE ALLA PATRIA POTESTA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 29, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 574 Cod. pen., nella parte in cui punisce la sottrazione del figlio minore al solo genitore esercente la patria potesta', sollevata in relazione agli artt. 29, secondo comma, e 3 Costituzione. Sotto il primo profilo, invero, la questione stessa e' gia' stata risolta con la sentenza della Corte n. 54 del 21 marzo 1969, che l'ha dichiarata infondata, mentre sotto il secondo se ne deve pure escludere con tutta evidenza la fondatezza, non sussistendo la pretesa arbitrarieta' del livellamento fra genitore non esercente la patria potesta' ed estranei alla famiglia mediante una eguale disciplina punitiva, trattandosi di soggetti tutti egualmente estranei alla situazione giuridica di possessori del particolare "status" del genitore esercente la patria potesta', che costituisce l'oggetto della tutela penale apprestata dalla norma impugnata, cosi' come chiarito dalla gia' ricordata sentenza. - S. n. 54/1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte