Ordinanza 131/1969 (ECLI:IT:COST:1969:131)
Massima numero 3381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 11/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 131/69. LAVORO - DIRITTO AL LAVORO - NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 11, PRIMO COMMA - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA DELLA STABILITA' DEL POSTO AI LAVORATORI IMPIEGATI PRESSO AZIENDE CON OLTRE 35 DIPENDENTI - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 4 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, che limita l'applicabilita' della garanzia della stabilita' del posto di lavoro a favore dei soli lavoratori impiegati presso le imprese con piu' di 35 dipendenti, sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione, risultando la stessa questione gia' decisa con la sentenza della Corte n. 81 del 2 aprile 1969, che l'ha dichiarata infondata, e non sussistendo motivi per discostarsi da tale decisione. Cfr.: sent. n. 81/1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte