Ordinanza 132/1969 (ECLI:IT:COST:1969:132)
Massima numero 3382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 11/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 132/69. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - CONTRATTI STIPULATI DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL LIBRO DELLA PROPRIETA' DEL NUOVO CODICE CIVILE - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ART. 1 - PARZIALE ILLEGITTIMITA' - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, sollevata in relazione all'art. 42, secondo e terzo comma della Costituzione. La questione invero e' stata gia' risolta con la sentenza della Corte n. 37 del 13 marzo 1969, che ha dichiarato illegittima la norma suddetta per quanto riguarda i contratti stipulati successivamente al 28 ottobre 1941, ed e' poi stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 102 del 22 maggio 1969, per quanto riguarda i contratti stipulati prima di tale data. Cfr.: sent. n. 37/1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte