Sentenza 133/1969 (ECLI:IT:COST:1969:133)
Massima numero 3383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
01/07/1969; Decisione del
01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 133/69 A. RIFORMA FONDIARIA - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESPROPRIO - MODIFICHE - NUOVA PUBBLICAZIONE DEL PIANO - NON SEMPRE E' NECESSARIA - MODIFICHE DETERMINANTI SITUAZIONI DI DANNO A TERZI O ALL'ESPROPRIANDO CONTRO LE QUALI SUSSISTANO RIMEDI GIURISDIZIONALI E LA DENUNCIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DECRETO DI ESPROPRIO - RIPUBBLICAZIONE DEL PIANO - ESCLUSIONE.
SENT. 133/69 A. RIFORMA FONDIARIA - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESPROPRIO - MODIFICHE - NUOVA PUBBLICAZIONE DEL PIANO - NON SEMPRE E' NECESSARIA - MODIFICHE DETERMINANTI SITUAZIONI DI DANNO A TERZI O ALL'ESPROPRIANDO CONTRO LE QUALI SUSSISTANO RIMEDI GIURISDIZIONALI E LA DENUNCIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DECRETO DI ESPROPRIO - RIPUBBLICAZIONE DEL PIANO - ESCLUSIONE.
Testo
Qualora il piano particolareggiato di esproprio previsto dagli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 subisca modifiche, anche sostanziali, non e' necessario, sempre che non ricorrano i casi espressamente indicati dall'art. 2 della legge 2 aprile 1952,n. 339, procedere a nuova pubblicazione se da dette modifiche non derivino situazioni di danno relativamente alle quali sia i terzi che l'espropriando possano giovarsi, oltre che del ricorso previsto dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950 n. 230, dei rimedi giurisdizionali e, segnatamente, della denuncia di illegittimita' costituzionale del decreto delegato di espropriazione. (Nella specie ai piani particolareggiati nei confronti di due condomini era stato sostituito un unico piano ed a questo, senza peraltro l'inclusione di nuovi terreni e sia pure in parziale accoglimento del ricorso proposto dagli interessati, erano state apportate modificazioni le quali, anche se determinate da mutamento di criteri giuridici, non avevano arrecato agli interessati danni, avverso la causa dei quali costoro non potessero far valere le loro ragioni in sede di controllo della legittimita' costituzionale del decreto).
Qualora il piano particolareggiato di esproprio previsto dagli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 subisca modifiche, anche sostanziali, non e' necessario, sempre che non ricorrano i casi espressamente indicati dall'art. 2 della legge 2 aprile 1952,n. 339, procedere a nuova pubblicazione se da dette modifiche non derivino situazioni di danno relativamente alle quali sia i terzi che l'espropriando possano giovarsi, oltre che del ricorso previsto dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950 n. 230, dei rimedi giurisdizionali e, segnatamente, della denuncia di illegittimita' costituzionale del decreto delegato di espropriazione. (Nella specie ai piani particolareggiati nei confronti di due condomini era stato sostituito un unico piano ed a questo, senza peraltro l'inclusione di nuovi terreni e sia pure in parziale accoglimento del ricorso proposto dagli interessati, erano state apportate modificazioni le quali, anche se determinate da mutamento di criteri giuridici, non avevano arrecato agli interessati danni, avverso la causa dei quali costoro non potessero far valere le loro ragioni in sede di controllo della legittimita' costituzionale del decreto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte