Sentenza 133/1969 (ECLI:IT:COST:1969:133)
Massima numero 3384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
01/07/1969; Decisione del
01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 133/69 B. RIFORMA FONDIARIA - TERRENI SUSCETTIBILI DI ESPROPRIAZIONE - DETERMINAZIONE - LIMITE COSTITUITO DALLA STERILITA' DEI TERRENI - TRASFORMABILITA' DEI TERRENI SULLA BASE DI CRITERI OBIETTIVI DI GIUDIZIO - OPERATIVITA' DI QUESTI COME LIMITE ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DELEGATA - SINDACATO SUL DECRETO DI ESPROPRIO - AMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3790 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 133/69 B. RIFORMA FONDIARIA - TERRENI SUSCETTIBILI DI ESPROPRIAZIONE - DETERMINAZIONE - LIMITE COSTITUITO DALLA STERILITA' DEI TERRENI - TRASFORMABILITA' DEI TERRENI SULLA BASE DI CRITERI OBIETTIVI DI GIUDIZIO - OPERATIVITA' DI QUESTI COME LIMITE ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DELEGATA - SINDACATO SUL DECRETO DI ESPROPRIO - AMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3790 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In ordine alla determinazione in concreto dei terreni suscettibili di espropriazione ai sensi dell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' certamente desumibile l'esistenza di un limite oggettivo negativo dato dalla sterilita' dei terreni e cioe' dalla oggettiva inidoneita' degli stessi a servire in atto alla coltivazione e produzione agricola. Del pari, il giudizio circa la trasformabilita' degli stessi terreni e' ancorato a dati pratico tecnici obiettivi, per cui essa ricorre solo qualora sia concretamente possibile che determinati terreni, con l'impiego di normali mezzi finanziari e in termini di economicita' siano messi in condizione di essere utilizzati a fini agricoli. E' pertanto conseguenziale l'ammissibilita' del controllo di legittimita' costituzionale da parte della Corte dei decreti delegati di esproprio, sia in ordine alla determinazione dello stato attuale dei terreni da espropriare (ed in particolare con riferimento alla loro sterilita' o meno), sia in ordine all'ipotesi di trasformabilita', stante la ricorrenza di dati e criteri obiettivi, che costituiscono altrettanti limiti all'esercizio della potesta' legislativa.
In ordine alla determinazione in concreto dei terreni suscettibili di espropriazione ai sensi dell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' certamente desumibile l'esistenza di un limite oggettivo negativo dato dalla sterilita' dei terreni e cioe' dalla oggettiva inidoneita' degli stessi a servire in atto alla coltivazione e produzione agricola. Del pari, il giudizio circa la trasformabilita' degli stessi terreni e' ancorato a dati pratico tecnici obiettivi, per cui essa ricorre solo qualora sia concretamente possibile che determinati terreni, con l'impiego di normali mezzi finanziari e in termini di economicita' siano messi in condizione di essere utilizzati a fini agricoli. E' pertanto conseguenziale l'ammissibilita' del controllo di legittimita' costituzionale da parte della Corte dei decreti delegati di esproprio, sia in ordine alla determinazione dello stato attuale dei terreni da espropriare (ed in particolare con riferimento alla loro sterilita' o meno), sia in ordine all'ipotesi di trasformabilita', stante la ricorrenza di dati e criteri obiettivi, che costituiscono altrettanti limiti all'esercizio della potesta' legislativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte