Sentenza 133/1969 (ECLI:IT:COST:1969:133)
Massima numero 3385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3383  3384


Titolo
SENT. 133/69 C. RIFORMA FONDIARIA - VENDITE DI TERRENI POSTERIORI ALL'1 GENNAIO 1948 - INEFFICACIA - BENI ALIENATI - INDENNITA' DI ESPROPRIO - CORRESPONSIONE ALL'ACQUIRENTE - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, ART. 20 - INTERPRETAZIONE - TERRENI OGGETTO DI ATTI INEFFICACI - PERTINENZA AL PATRIMONIO DELL'ALIENANTE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' - RIFERIMENTO ALL'ALIENANTE - FATTISPECIE - D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3790 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che dichiara inefficaci di diritto nei confronti degli enti per la riforma fondiaria le vendite a societa' posteriori all'1 gennaio 1948 e statuisce altresi' che l'indennita' di esproprio dei beni alienati debba essere corrisposta all'acquirente, va interpretato, in ordine al profilo della corresponsione dell'indennita', nel senso che nei confronti degli Enti incaricati dell'attuazione della legge di riforma, sono inefficaci di diritto gli atti di vendita in questione e conseguentemente i terreni, che formano oggetto dell'atto inefficace di diritto, sono considerati come pertinenti al patrimonio dell'alienante. La indennita' di espropriazione, quindi, deve essere determinata nei confronti di quest'ultimo (nella specie la Corte in applicazione dell'indicato principio ha ritenuto costituzionalmente legittimo un decreto di espropriazione che, riferendosi a terreni alienati con atto inefficace, ha determinato l'indennita' relativa in favore dell'alienante anziche' dell'acquirente).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte