Sentenza 134/1969 (ECLI:IT:COST:1969:134)
Massima numero 3387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
01/07/1969; Decisione del
01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 134/69 B. LEGGI - PROCEDIMENTO FORMATIVO - MEZZI DI PROVA - EFFICACIA PRIVILEGIATA - INSUSSISTENZA - OSSERVANZA DELLE NORME COSTITUZIONALI - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 134/69 B. LEGGI - PROCEDIMENTO FORMATIVO - MEZZI DI PROVA - EFFICACIA PRIVILEGIATA - INSUSSISTENZA - OSSERVANZA DELLE NORME COSTITUZIONALI - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
I processi verbali, i resoconti sommari e stenografici, i messaggi dei presidenti delle assemblee legislative costituiscono mezzi di prova, particolarmente autorevoli, di quanto avvenuto nel corso di un procedimento legislativo, ma a nessuno di essi e' riconosciuta efficacia privilegiata, giacche', se cosi' fosse, la garanzia del rispetto delle norme costituzionali sarebbe concretamente rimessa all'organo attestante una "verita' legale" incontrovertibile, anziche' al giudice della costituzionalita' delle leggi; ne' rileva in contrario la provenienza di tali atti, o di alcuni fra essi, da pubblici ufficiali, quali sono i Presidenti delle Camere e delle Assemblee regionali, essendo risaputo che non tutti gli atti formati da pubblici ufficiali sono atti pubblici facenti fede fino a querela di falso.
I processi verbali, i resoconti sommari e stenografici, i messaggi dei presidenti delle assemblee legislative costituiscono mezzi di prova, particolarmente autorevoli, di quanto avvenuto nel corso di un procedimento legislativo, ma a nessuno di essi e' riconosciuta efficacia privilegiata, giacche', se cosi' fosse, la garanzia del rispetto delle norme costituzionali sarebbe concretamente rimessa all'organo attestante una "verita' legale" incontrovertibile, anziche' al giudice della costituzionalita' delle leggi; ne' rileva in contrario la provenienza di tali atti, o di alcuni fra essi, da pubblici ufficiali, quali sono i Presidenti delle Camere e delle Assemblee regionali, essendo risaputo che non tutti gli atti formati da pubblici ufficiali sono atti pubblici facenti fede fino a querela di falso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte