Sentenza 134/1969 (ECLI:IT:COST:1969:134)
Massima numero 3387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3386  3388  3389  3390  3391


Titolo
SENT. 134/69 B. LEGGI - PROCEDIMENTO FORMATIVO - MEZZI DI PROVA - EFFICACIA PRIVILEGIATA - INSUSSISTENZA - OSSERVANZA DELLE NORME COSTITUZIONALI - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Testo
I processi verbali, i resoconti sommari e stenografici, i messaggi dei presidenti delle assemblee legislative costituiscono mezzi di prova, particolarmente autorevoli, di quanto avvenuto nel corso di un procedimento legislativo, ma a nessuno di essi e' riconosciuta efficacia privilegiata, giacche', se cosi' fosse, la garanzia del rispetto delle norme costituzionali sarebbe concretamente rimessa all'organo attestante una "verita' legale" incontrovertibile, anziche' al giudice della costituzionalita' delle leggi; ne' rileva in contrario la provenienza di tali atti, o di alcuni fra essi, da pubblici ufficiali, quali sono i Presidenti delle Camere e delle Assemblee regionali, essendo risaputo che non tutti gli atti formati da pubblici ufficiali sono atti pubblici facenti fede fino a querela di falso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte