Sentenza 134/1969 (ECLI:IT:COST:1969:134)
Massima numero 3390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3386  3387  3388  3389  3391


Titolo
SENT. 134/69 E. REGIONE SICILIANA - ELEZIONI - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE - LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1959, N. 3, ART. 5, N. 3 - PRETESA DIFFORMITA' DEL TESTO PROMULGATO DA QUELLO APPROVATO - MERO ERRORE MATERIALE CORRETTO IN SEDE DI COORDINAMENTO - ELEMENTI UNIVOCI IN TAL SENSO - VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SPECIALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Una disposizione di legge, relativa alle cause di ineleggibilita' a consigliere comunale, che si riferisce nel testo promulgato e pubblicato a "coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti o istituti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune stesso" nonche' ai "loro amministratori" non e' formalmente illegittima per il fatto che tanto il resoconto stenografico quanto il processo verbale della seduta dell'Assemblea in cui la legge venne approvata rechino la diversa dizione "...dipendenti sovvenzionati e sottoposti a vigilanza del comune", quando tutta una serie di univoci indizi concorra viceversa a far concludere che quest'ultima formula e' dovuta a mero errore materiale, poiche' un errore di verbalizzazione o di trascrizione non puo' determinare un vizio di costituzionalita' delle leggi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 13

Altri parametri e norme interposte