Sentenza 135/1969 (ECLI:IT:COST:1969:135)
Massima numero 3392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3393  3394  3395


Titolo
SENT. 135/69 A. LAVORO - LAVORO DOMESTICO - CODICE CIVILE, ART. 2242, PRIMO COMMA - LAVORATORE DOMESTICO AMMESSO ALLA CONVIVENZA FAMILIARE - IPOTESI DI SUA INFERMITA' DI BREVE DURATA - DIRITTO ALLA CURA E ALLA ASSISTENZA MEDICA - INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI AMMESSI E NON AMMESSI - INSUSSISTENZA - DIVERSITA' DI SITUAZIONI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Circa l'art. 3 della Costituzione la norma impugnata (art. 2242, primo comma, Codice civile) riguarda le malattie che, per la loro breve durata, esauriscono il loro corso nell'ambito familiare, e la cui cura presuppone la continua presenza in casa dell'infermo. In considerazione di tale situazione, differente da quella del prestatore di lavoro che non partecipa alla convivenza, sono assicurate al lavoratore, oltre la prestazione in danaro, le cure e l'assistenza che sono proprie della vita familiare. La norma non pone, pertanto, data l'obbiettiva diversita' delle situazioni, una ingiustificata discriminazione, all'interno della categoria dei prestatori di lavoro domestico, tra conviventi e non conviventi in famiglia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte