Sentenza 85/2020 (ECLI:IT:COST:2020:85)
Massima numero 43540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
22/04/2020; Decisione del
22/04/2020
Deposito del 07/05/2020; Pubblicazione in G. U. 13/05/2020
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere nel giudizio principale - Ininfluenza sul giudizio a quo - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere nel giudizio principale - Ininfluenza sul giudizio a quo - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Testo
Non è accolta la richiesta di restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell'art. 186-bis, sesto comma, della legge fallimentare, poiché nel giudizio principale sarebbe venuta meno la necessità di applicare la disposizione censurata per definire il merito, essendosi verificati i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Il giudizio incidentale di costituzionalità è infatti autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Pertanto, la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti, tra i quali deve ritenersi compresa anche la cessazione, per qualsiasi causa, della materia del contendere nel giudizio rimasto sospeso davanti al rimettente. (Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2017, n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 del 2011 e n. 42 del 2011).
Non è accolta la richiesta di restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell'art. 186-bis, sesto comma, della legge fallimentare, poiché nel giudizio principale sarebbe venuta meno la necessità di applicare la disposizione censurata per definire il merito, essendosi verificati i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Il giudizio incidentale di costituzionalità è infatti autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Pertanto, la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti, tra i quali deve ritenersi compresa anche la cessazione, per qualsiasi causa, della materia del contendere nel giudizio rimasto sospeso davanti al rimettente. (Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2017, n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 del 2011 e n. 42 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
12/04/2006
n. 163
art. 38
co. 1
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 186
co. 6
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte