Sentenza 135/1969 (ECLI:IT:COST:1969:135)
Massima numero 3393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
01/07/1969; Decisione del
01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 135/69 B. LAVORO - LAVORO DOMESTICO - CODICE CIVILE, ART. 2242, PRIMO COMMA - LAVORATORE DOMESTICO AMMESSO ALLA CONVIVENZA FAMILIARE IPOTESI DI SUA INFERMITA' DI BREVE DURATA - DIRITTO ALLA CURA E ALL'ASSISTENZA MEDICA - MANCANZA DI TUTELA PER I LAVORATORI NON AMMESSI - ESCLUSIONE - LEGGE 18 GENNAIO 1952, N. 35 - ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI MALATTIA A TUTTI I LAVORATORI DOMESTICI ANCHE NON CONVIVENTI PURCHE' PRESTINO LA LORO OPERA PER ALMENO QUATTRO ORE GIORNALIERE - COSTITUISCE ATTUAZIONE DELL'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 135/69 B. LAVORO - LAVORO DOMESTICO - CODICE CIVILE, ART. 2242, PRIMO COMMA - LAVORATORE DOMESTICO AMMESSO ALLA CONVIVENZA FAMILIARE IPOTESI DI SUA INFERMITA' DI BREVE DURATA - DIRITTO ALLA CURA E ALL'ASSISTENZA MEDICA - MANCANZA DI TUTELA PER I LAVORATORI NON AMMESSI - ESCLUSIONE - LEGGE 18 GENNAIO 1952, N. 35 - ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI MALATTIA A TUTTI I LAVORATORI DOMESTICI ANCHE NON CONVIVENTI PURCHE' PRESTINO LA LORO OPERA PER ALMENO QUATTRO ORE GIORNALIERE - COSTITUISCE ATTUAZIONE DELL'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Circa l'art. 38 Cost., indipendentemente dall'obbligo di prestare le cure familiari ai conviventi, previsto dal primo comma dell'art. 2242, il secondo comma dello stesso articolo dispone che le parti debbono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, ed e' noto che la legge 18 gennaio 1952, n. 35, diretta all'attuazione dei principi di cui all'art. 38 Cost., ha esteso l'assicurazione obbligatoria di malattia a tutti i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, indipendentemente dalla convivenza, e con la sola condizione che prestino la loro opera almeno per quattro ore giornaliere.
Circa l'art. 38 Cost., indipendentemente dall'obbligo di prestare le cure familiari ai conviventi, previsto dal primo comma dell'art. 2242, il secondo comma dello stesso articolo dispone che le parti debbono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, ed e' noto che la legge 18 gennaio 1952, n. 35, diretta all'attuazione dei principi di cui all'art. 38 Cost., ha esteso l'assicurazione obbligatoria di malattia a tutti i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, indipendentemente dalla convivenza, e con la sola condizione che prestino la loro opera almeno per quattro ore giornaliere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte