Sentenza 135/1969 (ECLI:IT:COST:1969:135)
Massima numero 3394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
01/07/1969; Decisione del
01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 135/69 C. LAVORO - LAVORO DOMESTICO - CODICE CIVILE, ART. 2242, PRIMO COMMA - LAVORATORE DOMESTICO AMMESSO ALLA CONVIVENZA FAMILIARE - IPOTESI DI SUA INFERMITA' DI BREVE DURATA - DIRITTO ALLA CURA E ALL'ASSISTENZA MEDICA - NORME RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO INERENTE ALL'ESERCIZIO DI UN'IMPRESA - APPLICABILITA' AL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO IN QUANTO COMPATIBILI CON LA NATURA SPECIALE DI ESSO - COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO - PRETESO OSTACOLO ALL'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI EX ART. 38 COSTITUZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DOMESTICI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 135/69 C. LAVORO - LAVORO DOMESTICO - CODICE CIVILE, ART. 2242, PRIMO COMMA - LAVORATORE DOMESTICO AMMESSO ALLA CONVIVENZA FAMILIARE - IPOTESI DI SUA INFERMITA' DI BREVE DURATA - DIRITTO ALLA CURA E ALL'ASSISTENZA MEDICA - NORME RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO INERENTE ALL'ESERCIZIO DI UN'IMPRESA - APPLICABILITA' AL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO IN QUANTO COMPATIBILI CON LA NATURA SPECIALE DI ESSO - COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO - PRETESO OSTACOLO ALL'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI EX ART. 38 COSTITUZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DOMESTICI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 2242, primo comma, Codice civile, impugnato non preclude l'eventuale applicazione, al rapporto di lavoro domestico, di norme relative al rapporto di lavoro inerente all'esercizio di un'impresa. Le peculiari caratteristiche che distinguono il rapporto di lavoro domestico dal rapporto di lavoro che si svolge nell'organizzazione di un'impresa costituiscono la ragione della speciale disciplina del rapporto, contenuta, oltre che nelle norme del Codice civile, nella legge 18 gennaio 1952, n. 35, e nella legge 2 aprile 1958, n. 339. Tale disciplina trova la sua integrazione negli usi e nelle convenzioni, in quanto piu' favorevoli al lavoratore (art. 2240 Codice civile), ma non esclude, il ricorso alle norme relative al rapporto di lavoro in impresa, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto di lavoro domestico, ai sensi dell'art. 2239 del Codice civile. E' competenza del giudice di merito valutare, tenuta presente l'intera legislazione regolatrice della materia, se nella specie vi e' ragione di ricorrere all'articolo 2110 del Codice civile e se le disposizioni ivi contenute siano compatibili con la disciplina del rapporto di lavoro domestico. Tale indagine non trova ostacolo nella norma di cui al primo comma dell'articolo 2242, la quale non ha contenuto negativo. Non deriva pertanto da essa ne' una ingiustificata discriminazione, a danno della categoria dei prestatori di lavoro domestico, ne' un ostacolo all'attuazione, a favore di essa, dei principi di cui all'art. 38 della Costituzione.
L'art. 2242, primo comma, Codice civile, impugnato non preclude l'eventuale applicazione, al rapporto di lavoro domestico, di norme relative al rapporto di lavoro inerente all'esercizio di un'impresa. Le peculiari caratteristiche che distinguono il rapporto di lavoro domestico dal rapporto di lavoro che si svolge nell'organizzazione di un'impresa costituiscono la ragione della speciale disciplina del rapporto, contenuta, oltre che nelle norme del Codice civile, nella legge 18 gennaio 1952, n. 35, e nella legge 2 aprile 1958, n. 339. Tale disciplina trova la sua integrazione negli usi e nelle convenzioni, in quanto piu' favorevoli al lavoratore (art. 2240 Codice civile), ma non esclude, il ricorso alle norme relative al rapporto di lavoro in impresa, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto di lavoro domestico, ai sensi dell'art. 2239 del Codice civile. E' competenza del giudice di merito valutare, tenuta presente l'intera legislazione regolatrice della materia, se nella specie vi e' ragione di ricorrere all'articolo 2110 del Codice civile e se le disposizioni ivi contenute siano compatibili con la disciplina del rapporto di lavoro domestico. Tale indagine non trova ostacolo nella norma di cui al primo comma dell'articolo 2242, la quale non ha contenuto negativo. Non deriva pertanto da essa ne' una ingiustificata discriminazione, a danno della categoria dei prestatori di lavoro domestico, ne' un ostacolo all'attuazione, a favore di essa, dei principi di cui all'art. 38 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte