Sentenza 136/1969 (ECLI:IT:COST:1969:136)
Massima numero 3396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
01/07/1969; Decisione del
01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 136/69 A. AUTONOMIA REGIONALE - STATUTI REGIONALI - NORME DI ATTUAZIONE - MANCANZA - PRECLUDE L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE E PROVINCIALE - INVALIDITA' DELLE LEGGI DELIBERATE - SUA OPERATIVITA' NEI CONFRONTI SIA DELLO STATO CHE DEI CITTADINI NELLA CUI SFERA SI PRODUCANO GLI EFFETTI - VIOLAZIONE DI NORMA DI ORDINE COSTITUZIONALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 136/69 A. AUTONOMIA REGIONALE - STATUTI REGIONALI - NORME DI ATTUAZIONE - MANCANZA - PRECLUDE L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE E PROVINCIALE - INVALIDITA' DELLE LEGGI DELIBERATE - SUA OPERATIVITA' NEI CONFRONTI SIA DELLO STATO CHE DEI CITTADINI NELLA CUI SFERA SI PRODUCANO GLI EFFETTI - VIOLAZIONE DI NORMA DI ORDINE COSTITUZIONALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nella misura in cui le norme di attuazione siano necessarie, la loro mancanza priva la regione o la provincia autonoma della legittimazione concreta ad esercitare la potesta' legislativa che le spetta secondo lo Statuto, e la conseguenza non potrebbe essere se non l'invalidita' dell'attivita' che cio' non pertanto si fosse espletata. L'invalidita' opererebbe non soltanto verso lo Stato al quale spettasse la competenza, ma altresi' rispetto a tutti coloro che dell'atto emanato avessero risentito o dovrebbero risentire gli effetti, perche' esso avrebbe violato una norma di ordine costituzionale: e' questione di legittimita' costituzionale cosi' quella che attiene all'osservanza di norme sostanziali della Carta fondamentale, come quella che concerne l'ordine delle competenze da questa stabilito.
Nella misura in cui le norme di attuazione siano necessarie, la loro mancanza priva la regione o la provincia autonoma della legittimazione concreta ad esercitare la potesta' legislativa che le spetta secondo lo Statuto, e la conseguenza non potrebbe essere se non l'invalidita' dell'attivita' che cio' non pertanto si fosse espletata. L'invalidita' opererebbe non soltanto verso lo Stato al quale spettasse la competenza, ma altresi' rispetto a tutti coloro che dell'atto emanato avessero risentito o dovrebbero risentire gli effetti, perche' esso avrebbe violato una norma di ordine costituzionale: e' questione di legittimita' costituzionale cosi' quella che attiene all'osservanza di norme sostanziali della Carta fondamentale, come quella che concerne l'ordine delle competenze da questa stabilito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte