Sentenza 136/1969 (ECLI:IT:COST:1969:136)
Massima numero 3397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3396  3398  3399


Titolo
SENT. 136/69 B. AUTONOMIA REGIONALE - STATUTI REGIONALI - NORME DI ATTUAZIONE - COSTITUZIONE, DISP. TRANS. VIII - INTERPRETAZIONE - EMANAZIONE DI NORME DI ATTUAZIONE - FINALITA' - TRASFERIMENTO DELLO STATO ALLA REGIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE - STATUTO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, ART. 95 - INTERPRETAZIONE NEL SENSO CHE IMPONGA L'EMANAZIONE DI NORME DI ESECUZIONE PER TUTTE LE MATERIE STATUTARIE - ESCLUSIONE.

Testo
La disposizione contenuta nell'VIII disp. trans. Cost. impone norme di attuazione esclusivamente per il trasferimento delle funzioni amministrative; e il suo testo infatti esige leggi dello Stato solo per regolare il passaggio delle funzioni statali "per ogni ramo della pubblica amministrazione", di funzioni cioe' che, per lo stesso significato delle parole usate, non possono essere di potere legislativo. Nella sentenza 24 maggio 1963, n. 76 la Corte affermo' che la norma transitoria succitata proclama la necessita' di una attuazione coordinata dei principi costituzionali dell'autonomia e del decentramento regionale; ma lo affermo' con riferimento ad una legge regionale che riguardava unicamente l'esercizio di funzioni amministrative. E cio' a parte il problema della riferibilita' della norma alle regioni a statuto speciale; problema cui la Corte, nella sentenza 9 maggio 1961, n. 22, accenno' per una soluzione negativa. Non e' concludente ai fini del decidere l'art. 95 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, che prevede in via generica norme di attuazione da emanarsi con decreto legislativo. Cosi' disponendo lo Statuto ha regolato la forma che avrebbe dovuto assumere l'atto normativo, ove fosse stato necessario: sarebbe illogico intenderlo nel senso che abbia voluto imporre l'emanazione di norme di esecuzione per tutte le materie statutarie, perche' si arriverebbe all'assurdo di giudicare che esse sono state previste anche per il caso in cui il testo statutario avesse avuto in se' piena completezza e non avesse reclamato integrazioni o specificazioni. In tali ipotesi norme di attuazione non potrebbero mai emanarsi, per mancanza di oggetto; e nelle ipotesi stesse la competenza regionale e provinciale non potrebbe mai esercitarsi nonostante la assenza di dubbi nei limiti della stessa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 95

Altri parametri e norme interposte