Sentenza 136/1969 (ECLI:IT:COST:1969:136)
Massima numero 3398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3396  3397  3399


Titolo
SENT. 136/69 C. PROVINCIA DI BOLZANO - PAESAGGIO - TUTELA - ESERCIZIO DI POTESTA' LEGISLATIVA SENZA PREVIA EMANAZIONE DI NORME DI ATTUAZIONE - NON NECESSARIA NELLA SPECIE - LEGGE PROVINCIALE 24 LUGLIO 1957, N. 8 - NON VIOLA L'ART. 95 DELLO STATUTO REGIONALE E LA DISP. TRANS. VIII DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge della provincia di Bolzano del 24 luglio 1957, n. 8, in materia di tutela del paesaggio non viola l'art. 95 dello Statuto regionale Trentino-Alto Adige, ne' la disp. transitoria VIII della Costituzione, poiche' la norma statutaria deve ritenersi sufficiente, per i suoi caratteri di completezza, a conferire alla provincia i poteri legislativi e amministrativi relativi alla materia, senza la necessita' di una previa emanazione di norme statali di attuazione, e la disp. trans. VIII della Costituzione (quand'anche sia applicabile nell'ambito degli statuti speciali), riguarda il passaggio alle provincie di quelle funzioni amministrative statali che non possono ravvisarsi direttamente ad esse trasferite dallo Stato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 95

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte