Sentenza 136/1969 (ECLI:IT:COST:1969:136)
Massima numero 3399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3396  3397  3398


Titolo
SENT. 136/69 D. REGIONI E PROVINCIE AUTONOME - POTESTA' LEGISLATIVA - ESERCIZIO - PREVENTIVA EMANAZIONE DI NORME DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI - NON SEMPRE E' NECESSARIA - CRITERIO DISTINTIVO - COSTITUZIONE, DISP. TRANS. VIII - LIMITI DI OPERATIVITA'.

Testo
Sono le circostanze che indicano se e in che limiti l'esplicazione di potesta' legislativa da parte di una regione o di una provincia autonoma in materia di propria competenza sia condizionata all'emanazione di norme di attuazione dello statuto. In via di massima, quando delimita con precisione l'oggetto della potesta' legislativa che essa attribuisce alla regione o alla provincia i poteri legislativi e amministrativi relativi a quella materia (sentenza 18 novembre 1958, n. 58); cosicche' la VIII disp. della Costituzione, se applicabile nell'ambito degli statuti speciali, riguarda il passaggio alle regioni o alle provincie autonome di quelle funzioni amministrative dello Stato che non possono ravvisarsi direttamente ad esse trasferite dallo statuto, e in ogni caso concerne il trasferimento alle regioni o alle provincie autonome di funzioni e di dipendenti dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte