Sentenza 137/1969 (ECLI:IT:COST:1969:137)
Massima numero 3400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
01/07/1969; Decisione del
01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 137/69. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - INVALIDITA' E VECCHIAIA - R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, ART. 12 (CONVERTITO IN LEGGE 6 LUGLIO 1939, N. 1272 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO) - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA PENSIONE ANNUA - PENSIONAMENTO DELL'UOMO E DELLA DONNA A ETA' DIVERSE - SOMMA PER LA LAVORATRICE INFERIORE A QUELLA SPETTANTE AL LAVORATORE - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 37, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 137/69. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - INVALIDITA' E VECCHIAIA - R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, ART. 12 (CONVERTITO IN LEGGE 6 LUGLIO 1939, N. 1272 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO) - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA PENSIONE ANNUA - PENSIONAMENTO DELL'UOMO E DELLA DONNA A ETA' DIVERSE - SOMMA PER LA LAVORATRICE INFERIORE A QUELLA SPETTANTE AL LAVORATORE - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 37, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma contenuta nell'art. 12 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 - dettata per la pensione di vecchiaia e di invalidita' e di recente applicata alla pensione di anzianita' - non e' in contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione, nonostante prescriva per la donna una pensione inferiore a quella dell'uomo, a parita' di retribuzione e di contribuzione. E cio' perche', ai fini della pensione di vecchiaia, occorre tener conto della importanza che, nella relativa liquidazione, assume il maggior periodo di tempo di prestazione d'opera, in quanto per la donna si tratta di pensione percepita a 55 anni e per l'uomo a 60 anni, cioe' dopo altri 5 anni di lavoro. Ed occorre tener presente altresi' che, per il meccanismo di calcolo prescritto in detto art. 12, se la donna differisce il pensionamento fino al sessantesimo anno, ogni disparita' scompare e, successivamente, dal sessantesimo al sessantacinquesimo anno, le due pensioni aumentano in condizione di parita', sulla base di percentuali uguali. La disparita', cioe', e' soltanto iniziale ed e' dovuta al fatto che il lavoratore si inserisce nella scala degli importi di pensione a sessanta e non gia' a cinquantacinque anni. Queste considerazioni inducono a pervenire alle medesime conclusioni per la pensione di invalidita' e di anzianita', atteso che la posizione dell'uomo e della donna, nella assicurazione obbligatoria, non va valutata in funzione di ogni singola prestazione, ma globalmente, per tutti gli eventi protetti in quanto il rapporto assicurativo della previdenza sociale ha la caratteristica fondamentale dell'unitarieta', realizzandosi la tutela attraverso un'unica assicurazione ed una uniforme disciplina rispetto alle obbligazioni contributive.
La norma contenuta nell'art. 12 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 - dettata per la pensione di vecchiaia e di invalidita' e di recente applicata alla pensione di anzianita' - non e' in contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione, nonostante prescriva per la donna una pensione inferiore a quella dell'uomo, a parita' di retribuzione e di contribuzione. E cio' perche', ai fini della pensione di vecchiaia, occorre tener conto della importanza che, nella relativa liquidazione, assume il maggior periodo di tempo di prestazione d'opera, in quanto per la donna si tratta di pensione percepita a 55 anni e per l'uomo a 60 anni, cioe' dopo altri 5 anni di lavoro. Ed occorre tener presente altresi' che, per il meccanismo di calcolo prescritto in detto art. 12, se la donna differisce il pensionamento fino al sessantesimo anno, ogni disparita' scompare e, successivamente, dal sessantesimo al sessantacinquesimo anno, le due pensioni aumentano in condizione di parita', sulla base di percentuali uguali. La disparita', cioe', e' soltanto iniziale ed e' dovuta al fatto che il lavoratore si inserisce nella scala degli importi di pensione a sessanta e non gia' a cinquantacinque anni. Queste considerazioni inducono a pervenire alle medesime conclusioni per la pensione di invalidita' e di anzianita', atteso che la posizione dell'uomo e della donna, nella assicurazione obbligatoria, non va valutata in funzione di ogni singola prestazione, ma globalmente, per tutti gli eventi protetti in quanto il rapporto assicurativo della previdenza sociale ha la caratteristica fondamentale dell'unitarieta', realizzandosi la tutela attraverso un'unica assicurazione ed una uniforme disciplina rispetto alle obbligazioni contributive.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte