Ordinanza 139/1969 (ECLI:IT:COST:1969:139)
Massima numero 3402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  01/07/1969;  Decisione del  01/07/1969
Deposito del 15/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 139/69. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI - CORTE DEI CONTI IN SEDE DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - LEGGI 29 APRILE 1967, N. 230, ART. 98, E 4 FEBBRAIO 1967, N. 25, ART. 4, PRIMO COMMA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
I requisiti necessari affinche' questioni di legittimita' costituzionale siano rilevanti in un giudizio non ricorrono quando la Corte dei conti procede alla parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei conti ad esso allegati, in quanto essa, in detta sede, non applica ne' le leggi sostanziali di spesa riflettentisi nei capitoli del bilancio di previsione, ne' la legge di approvazione del bilancio, limitandosi a ragguagliare i dati del rendiconto, previamente verificati, al bilancio di previsione. Sono pertanto manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, a Sezioni riunite, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei conti ad esso allegati. Cfr.: sent. n. 142/1968.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23