Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Partecipazione dell'impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) successivamente ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale - Esclusione - Denunciata irragionevolezza, violazione della libertà di iniziativa economica e del principio del buon andamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 41 e 97, Cost., dell'art. 38, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 186-bis, sesto comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), come introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. h), del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 134 del 2012, il cui combinato disposto esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento la società mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) che si trovi sottoposta a procedure concorsuali. La ratio della disciplina censurata è la tutela dell'interesse pubblico al corretto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Il differente trattamento - rispetto all'impresa che concorra rispettivamente in forma singola, o in qualità di mandante di un RTI, o anche come mandataria di imprese che si costituiranno in consorzio - riservato all'impresa in esame trova giustificazione nella diversa modalità della sua partecipazione alla gara e, in caso di aggiudicazione, al rapporto contrattuale, escludendosi pertanto anche la violazione del principio di uguaglianza. Né l'irragionevolezza dell'esclusione emerge in confronto al caso del fallimento della mandataria di un RTI in corso di contratto, nel quale si consente alla stazione appaltante di proseguire il rapporto con un altro operatore economico che sia costituito mandatario, stante la diversa ratio, diretta a tutelare il diverso interesse pubblico a evitare il recesso dal rapporto in corso sino alla sua completa esecuzione. Va esclusa, infine, anche l'intrinseca irragionevolezza della scelta operata dalla norma censurata, perché essa è il frutto del complesso bilanciamento, rimesso alla discrezionalità del legislatore, tra l'interesse della stazione appaltante al corretto e puntuale adempimento della prestazione affidata, in conformità con il principio di buon andamento e dell'utilità sociale come limite all'esercizio della libertà di iniziativa economica, e l'interesse al superamento della crisi dell'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. (Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 del 2004 e n. 136 del 2004).
Per costante giurisprudenza costituzionale, la tutela costituzionale della sfera dell'autonomia privata non è assoluta, in quanto non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, come sancito dall'art. 41, secondo comma, Cost., purché, per un verso, l'individuazione di quest'ultima non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue. (Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 247 del 2010, n. 152 del 2010 e n. 167 del 2009).