Sentenza 141/1969 (ECLI:IT:COST:1969:141)
Massima numero 3407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  13/11/1969;  Decisione del  13/11/1969
Deposito del 20/11/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3408  3409  3410  3411


Titolo
SENT. 141/69 A. FINANZA LOCALE - IMPOSTE DI CONSUMO - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE TRASGRESSIONI NELLA MATERIA - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 66 - POTERE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA DI DETERMINARE VOLTA PER VOLTA LA SOMMA DA VERSARE A TITOLO DI OBLAZIONE E DI DECIDERE SE AMMETTERE O MENO UN SOGGETTO ALLA CONCILIAZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 113 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il potere discrezionale attribuito all'autorita' amministrativa di determinare la somma da versarsi a titolo di conciliazione amministrativa e di decidere se un soggetto possa essere ammesso alla medesima o meno, non contrasta con gli artt. 3 e 113 della Costituzione. Invero siffatti poteri, essendo soggetti ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali, mediante i quali puo' essere eliminato l'eventuale vizio di disparita' di trattamento, non danno luogo a facolta' arbitrarie. Essi soddisfano invece l'esigenza di adeguare il disposto normativo alla particolarita' del caso concreto, il che e' indispensabile per realizzare nei suo veri termini il principio d'eguaglianza che si traduce, in siffatti casi, in un principio di giusta proporzione (cfr. anche sent. 95/1967 e 55/1969).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte