Sentenza 141/1969 (ECLI:IT:COST:1969:141)
Massima numero 3408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  13/11/1969;  Decisione del  13/11/1969
Deposito del 20/11/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3407  3409  3410  3411


Titolo
SENT. 141/69 B. FINANZA LOCALE - IMPOSTE DI CONSUMO - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE TRASGRESSIONI NELLA MATERIA - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 66 - POTERE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA DI DETERMINARE VOLTA PER VOLTA LA SOMMA DA VERSARE A TITOLO DI OBLAZIONE E DI DECIDERE SE AMMETTERE O MENO UN SOGGETTO ALLA CONCILIAZIONE - ESCLUSIONE DI TUTELA GIURISDIZIONALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO CHE DECIDE I RICORSI AMMINISTRATIVI - VIOLAZIONE DELL'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'espressa enunciazione legislativa che "non compete gravame davanti all'autorita' giudiziaria" avverso il provvedimento che decide i ricorsi amministrativi (art. 66 T.U. f.l.), poiche' esclude ogni tutela giurisdizionale contrasta con il principio costituzionale di cui all'art. 113 della Carta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte