Sentenza 141/1969 (ECLI:IT:COST:1969:141)
Massima numero 3409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
13/11/1969; Decisione del
13/11/1969
Deposito del 20/11/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 141/69 C. IMPOSTE E TASSE - TRASGRESSIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO - ISTANZA DI OBLAZIONE - POTERE DI VALUTAZIONE ATTRIBUITO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NATURA NON GIURISDIZIONALE MA AMMINISTRATIVA - FATTISPECIE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 66.
SENT. 141/69 C. IMPOSTE E TASSE - TRASGRESSIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO - ISTANZA DI OBLAZIONE - POTERE DI VALUTAZIONE ATTRIBUITO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NATURA NON GIURISDIZIONALE MA AMMINISTRATIVA - FATTISPECIE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 66.
Testo
Non puo' dirsi esercizio di giurisdizione il potere di valutazione attribuito all'autorita' amministrativa in sede di ammissione alla conciliazione. Esercitato prima ed al di fuori del processo giurisdizionale, esso ha natura amministrativa. Non viola quindi l'art. 102 della Costituzione (cfr. anche sent. 95/1967 e 55/1969).
Non puo' dirsi esercizio di giurisdizione il potere di valutazione attribuito all'autorita' amministrativa in sede di ammissione alla conciliazione. Esercitato prima ed al di fuori del processo giurisdizionale, esso ha natura amministrativa. Non viola quindi l'art. 102 della Costituzione (cfr. anche sent. 95/1967 e 55/1969).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte