Sentenza 141/1969 (ECLI:IT:COST:1969:141)
Massima numero 3411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  13/11/1969;  Decisione del  13/11/1969
Deposito del 20/11/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3407  3408  3409  3410


Titolo
SENT. 141/69 E. FINANZA LOCALE - IMPOSTE DI CONSUMO - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE TRASGRESSIONI NELLA MATERIA - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 66 - ONERE DI VERSARE UNA CAUZIONE PERCHE' L'ISTANZA DI OBLAZIONE POSSA ESSERE PRESA IN ESAME - NON VIOLA L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'onere di versare una cauzione perche' l'istanza di oblazione possa essere presa in esame, soddisfacendo l'esigenza di evitare domande meramente dilatorie non contrasta, secondo il costante orientamento della Corte, con l'art. 24 della Costituzione. (La fattispecie e' prevista dall'art. 236 R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, in relazione all'art. 66 del T.U. f.l.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte