Sentenza 142/1969 (ECLI:IT:COST:1969:142)
Massima numero 3412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  13/11/1969;  Decisione del  13/11/1969
Deposito del 20/11/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3413  3414  3415  3416


Titolo
SENT. 142/69 A. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CACCIA - REGIME GIURIDICO DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI - LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1966, N. 5 - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA GIURIDICA SOSTANTIVA CONTENUTA NEL T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ALL'INTERA PROVINCIA DI UDINE ED A QUELLA DI PORDENONE - COSTITUISCE ESERCIZIO DELLA COMPETENZA ATTRIBUITA DALL'ART. 4 DELLO STATUTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA ASSOLUTA ALLO STATO IN MATERIA PENALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La Regione Friuli-Venezia Giulia nell'assoggettare con la legge 10 maggio 1966, n. 5, l'intera provincia di Udine e quella di Pordenone alla disciplina giuridica sostantiva dettata dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 per la zona faunistica delle Alpi non ha fatto altro se non esercitare la competenza legislativa primaria attribuitale dall'art. 4 della legge costituzionale 31 dicembre 1963, n. 1, operando mediante rinvio e facendo proprio cosi' il contenuto delle disposizioni legislative statali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte