Elezioni - Elezione del Senato della Repubblica - Attribuzione a Emma Pavanelli, candidata del MoVimento 5 Stelle (M5S) nella Regione Umbria, del seggio non assegnato nella Regione Siciliana, in conseguenza dell'esaurimento dei candidati presenti nelle liste del M5S - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal senatore Gregorio De Falco nei confronti del Senato della Repubblica e, se dichiarato ammissibile, della senatrice Emma Pavanelli - Lamentata violazione delle prerogative spettanti ai singoli parlamentari, dell'indipendenza dell'organo chiamato a proclamare i risultati elettorali, dell'elezione a base regionale del Senato, dell'uguaglianza del voto, nonché degli obblighi convenzionali - Carenza del requisito oggettivo - Inammissibilità del ricorso.
È dichiarato inammissibile, per carenza del requisito oggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - promosso dal senatore Gregorio De Falco in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 51, 57, 66, 72 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 3 del Prot. addiz. CEDU - nei confronti del Senato della Repubblica e, se dichiarato ammissibile, della senatrice Emma Pavanelli, per aver proceduto alla proclamazione di quest'ultima, candidata nelle liste del MoVimento 5 Stelle (M5S) in una Regione diversa da quella in cui doveva essere assegnato il seggio, a causa della avvenuta elezione di tutti i candidati della lista del medesimo MoVimento in quella Regione. Il ricorrente non comprova la sostanziale negazione o l'evidente menomazione della funzione costituzionalmente ad egli attribuita - a tutela della quale solo è apprestato il rimedio giurisdizionale - non essendo sufficiente la rivendicazione di un generico interesse del singolo parlamentare alla legittimità del procedimento di assegnazione del seggio rimasto vacante. Egli invece si duole della menomazione di attribuzioni che dovrebbero competere a un organo terzo (l'Ufficio elettorale regionale o quello centrale), in luogo del quale lo stesso ricorrente non è legittimato a far valere la denunciata lesione delle attribuzioni e, in ogni caso, le censure mosse attengono a violazioni o scorrette applicazioni dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera, che non possono trovare ingresso nei giudizi per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. (Precedenti citati: sentenza n. 379 del 1996; ordinanze n. 17 del 2019 e n. 149 del 2016).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legittimazione del singolo parlamentare al ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è riconosciuta a tutela delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 67, 68, 69, 71, primo comma, e 72 Cost., inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione, individualmente considerato, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare. Il singolo parlamentare può ritenersi legittimato a sollevare il conflitto solo quando siano prospettate violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione e, di conseguenza, è necessario che, a fondamento della propria legittimazione, il parlamentare alleghi e comprovi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente, a tutela della quale è apprestato il rimedio giurisdizionale innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953. (Precedenti citati: ordinanze n. 60 del 2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019, n. 17 del 2019).