Sentenza 142/1969 (ECLI:IT:COST:1969:142)
Massima numero 3413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
13/11/1969; Decisione del
13/11/1969
Deposito del 20/11/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/69 B. LEGGI PENALI - RISERVA ASSOLUTA A FAVORE DELLO STATO - SANZIONI POSTE DA LEGGI STATALI - APPLICABILITA' PER FORZA PROPRIA OVUNQUE VIGA IL RISPETTIVO REGIME GIURIDICO - IPOTESI DI APPLICAZIONE PER INOSSERVANZA DI ANTERIORI LEGGI REGIONALI E PER RINVIO CONTENUTO IN SUCCESSIVE NORME REGIONALI - NON CONTRASTANO CON L'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 142/69 B. LEGGI PENALI - RISERVA ASSOLUTA A FAVORE DELLO STATO - SANZIONI POSTE DA LEGGI STATALI - APPLICABILITA' PER FORZA PROPRIA OVUNQUE VIGA IL RISPETTIVO REGIME GIURIDICO - IPOTESI DI APPLICAZIONE PER INOSSERVANZA DI ANTERIORI LEGGI REGIONALI E PER RINVIO CONTENUTO IN SUCCESSIVE NORME REGIONALI - NON CONTRASTANO CON L'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Le sanzioni penali continuano a ricevere applicazione, per forza propria, ossia come sanzioni poste da leggi statali, in qualsiasi luogo in cui sia legittimamente vigente il rispettivo regime giuridico, senza cioe' che faccia differenza se la legge statale intervenga successivamente a comminare sanzioni penali per l'inosservanza di norme regionali o se, invece, tali sanzioni gia' esistano nella legislazione statale, identicamente operando cosi' nell'ipotesi di trasgressione delle norme poste dalle leggi dello Stato, come nell'ipotesi di trasgressione di norme regionali posteriormente emanate ed aventi - come nella specie - lo stesso contenuto e lo stesso oggetto di quelle.
Le sanzioni penali continuano a ricevere applicazione, per forza propria, ossia come sanzioni poste da leggi statali, in qualsiasi luogo in cui sia legittimamente vigente il rispettivo regime giuridico, senza cioe' che faccia differenza se la legge statale intervenga successivamente a comminare sanzioni penali per l'inosservanza di norme regionali o se, invece, tali sanzioni gia' esistano nella legislazione statale, identicamente operando cosi' nell'ipotesi di trasgressione delle norme poste dalle leggi dello Stato, come nell'ipotesi di trasgressione di norme regionali posteriormente emanate ed aventi - come nella specie - lo stesso contenuto e lo stesso oggetto di quelle.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte