Sentenza 142/1969 (ECLI:IT:COST:1969:142)
Massima numero 3415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
13/11/1969; Decisione del
13/11/1969
Deposito del 20/11/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/69 D. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CACCIA - REGIME GIURIDICO DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI - LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1966, N. 5 - FINALITA' - EVENTUALE COSTITUZIONE DI RISERVE COMUNALI DI CACCIA - GIUSTIFICAZIONE CON LA MAGGIORE TUTELA DELLA FAUNA LOCALE - NON CONTRASTA CON L'INTERESSE NAZIONALE CHE E' FONDAMENTO DEL T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 142/69 D. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CACCIA - REGIME GIURIDICO DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI - LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1966, N. 5 - FINALITA' - EVENTUALE COSTITUZIONE DI RISERVE COMUNALI DI CACCIA - GIUSTIFICAZIONE CON LA MAGGIORE TUTELA DELLA FAUNA LOCALE - NON CONTRASTA CON L'INTERESSE NAZIONALE CHE E' FONDAMENTO DEL T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Anche ad ammettere che la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1966, n. 5, abbia perseguito il fine di consentire ai comuni inclusi nei territori delle provincie di Udine e Pordenone la costituzione di riserve comunali di caccia, non ne seguirebbe per cio' solo un vizio di legittimita' costituzionale, in quanto l'applicazione dello speciale regime della zona faunistica delle Alpi implica - oggettivamente - una maggiore tutela della fauna locale: il che senza dubbio e' conforme all'interesse nazionale che sta a fondamento della legislazione statale in materia. Cio' e' indirettamente confermato dall'art. 21 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige, che fa obbligo a questa Regione di non diminuire la protezione attualmente concessa alla selvaggina in dipendenza dell'appartenenza del territorio alla zona faunistica delle Alpi.
Anche ad ammettere che la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1966, n. 5, abbia perseguito il fine di consentire ai comuni inclusi nei territori delle provincie di Udine e Pordenone la costituzione di riserve comunali di caccia, non ne seguirebbe per cio' solo un vizio di legittimita' costituzionale, in quanto l'applicazione dello speciale regime della zona faunistica delle Alpi implica - oggettivamente - una maggiore tutela della fauna locale: il che senza dubbio e' conforme all'interesse nazionale che sta a fondamento della legislazione statale in materia. Cio' e' indirettamente confermato dall'art. 21 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige, che fa obbligo a questa Regione di non diminuire la protezione attualmente concessa alla selvaggina in dipendenza dell'appartenenza del territorio alla zona faunistica delle Alpi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte