Sentenza 143/1969 (ECLI:IT:COST:1969:143)
Massima numero 3417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
13/11/1969; Decisione del
13/11/1969
Deposito del 20/11/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 143/69 A. IMPIEGO PUBBLICO - STIPENDI ED ASSEGNI DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI MINORI - D.L. 19 GENNAIO 1939, N. 295, ART. 2, PRIMO COMMA - PRESCRIZIONE BIENNALE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ANALOGIA CON LA DISCIPLINA PREVISTA PER IL RAPPORTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO - INSUSSISTENZA - PARTICOLARE FORZA DI RESISTENZA DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 143/69 A. IMPIEGO PUBBLICO - STIPENDI ED ASSEGNI DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI MINORI - D.L. 19 GENNAIO 1939, N. 295, ART. 2, PRIMO COMMA - PRESCRIZIONE BIENNALE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ANALOGIA CON LA DISCIPLINA PREVISTA PER IL RAPPORTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO - INSUSSISTENZA - PARTICOLARE FORZA DI RESISTENZA DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, sulla prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed emolumenti dovuti dallo Stato, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Per l'art. 2, primo comma, infatti, non sussistono le ragioni di contrasto con l'art. 36 della Costituzione, che questa Corte, nella sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ravviso' negli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, del Cod. civile, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. La menzionata sentenza rilevo' la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, forza di resistenza data da una disciplina che normalmente assicura la stabilita' del rapporto, e dalle garanzie di rimedi giurisdizionali contro l'illegittima risoluzione di esso, le quali escludono che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti. Tale situazione e' comune ai rapporti di pubblico impiego intercorrenti con lo Stato o con enti pubblici minori, e pertanto il regime delle prescrizioni di cui alla norma impugnata non contrasta con l'art. 36 della Costituzione.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, sulla prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed emolumenti dovuti dallo Stato, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Per l'art. 2, primo comma, infatti, non sussistono le ragioni di contrasto con l'art. 36 della Costituzione, che questa Corte, nella sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ravviso' negli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, del Cod. civile, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. La menzionata sentenza rilevo' la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, forza di resistenza data da una disciplina che normalmente assicura la stabilita' del rapporto, e dalle garanzie di rimedi giurisdizionali contro l'illegittima risoluzione di esso, le quali escludono che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti. Tale situazione e' comune ai rapporti di pubblico impiego intercorrenti con lo Stato o con enti pubblici minori, e pertanto il regime delle prescrizioni di cui alla norma impugnata non contrasta con l'art. 36 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte