Sentenza 143/1969 (ECLI:IT:COST:1969:143)
Massima numero 3418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  13/11/1969;  Decisione del  13/11/1969
Deposito del 20/11/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3417  3419


Titolo
SENT. 143/69 B. IMPIEGO PUBBLICO - STIPENDI ED ASSEGNI DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO - D.L. 19 GENNAIO 1939, N. 295, ART. 2, PRIMO COMMA - PRESCRIZIONE BIENNALE DEI RAPPORTI DI IMPIEGO STATALE DI CARATTERE TEMPORANEO - GIUSTIFICAZIONE - CONTRASTO CON L'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 2, primo comma, del D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, sulla prescrizione biennale degli stipendi ed assegni degli impiegati dello Stato, non contrasta con l'art. 36 della Costituzione. Anche nei rapporti di pubblico impiego statale di carattere temporaneo l'impiegato e' assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto: rimedi che si estendono al sindacato sull'eccesso di potere. Secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario, e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalita'. La non rinnovazione costituisce un evento inerente alla natura del rapporto stesso e la previsione di essa non pone il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual'e' il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte