Sentenza 143/1969 (ECLI:IT:COST:1969:143)
Massima numero 3419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  13/11/1969;  Decisione del  13/11/1969
Deposito del 20/11/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3417  3418


Titolo
SENT. 143/69 C. IMPIEGO PUBBLICO - STIPENDI ED ASSEGNI DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO - D.L. 19 GENNAIO 1939, N. 295, ART. 2, PRIMO COMMA, PRESCRIZIONE BIENNALE - NON ESTENSIBILITA' AI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO DELLA PARZIALE ILLEGITTIMITA' DICHIARATA CON RIGUARDO AI RAPPORTI DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO - DIVERSITA' DI SITUAZIONI - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici. Non e' pertanto derivata una situazione di differente trattamento per i dipendenti dello Stato rispetto ai dipendenti di altri enti pubblici, egualmente garantiti dall'ordinamento del pubblico impiego e spetta al giudice di merito stabilire, nei singoli casi, se e' stato posto in essere un rapporto di pubblico impiego, o se lo Stato o l'ente pubblico si e' assoggettato alla disciplina di diritto comune del rapporto di lavoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte