Sentenza 145/1969 (ECLI:IT:COST:1969:145)
Massima numero 3421
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  27/11/1969;  Decisione del  27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3422  3423  3424  3425


Titolo
SENT. 145/69 A. TRIBUNALE PER MINORENNI - MINORI IN SITUAZIONE DI ABBANDONO - TUTELA MEDIANTE ADOZIONE SPECIALE - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA' - COD. CIV., ART. 314/4 (INTRODOTTO CON LEGGE 5 GIUGNO 1967, N. 431) - PROCEDIMENTO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA COLORO CHE SIANO E COLORO CHE NON SIANO STATI SEGNALATI PRIMA DEL COMPIMENTO DELL'OTTAVO ANNO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314/4 del Codice civile (introdotto con la legge 5 giugno 1967, n. 431), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, dopo avere disposto che sono dichiarati in stato di adottabilita' i minori di eta' inferiore agli anni otto in situazione di abbandono, prevede implicitamente, con la norma di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, che la denuncia di cui al successivo art. 314/5 e l'inizio del relativo procedimento debbano aver luogo prima del compimento dell'ottavo anno di eta' da parte del minore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte