Sentenza 145/1969 (ECLI:IT:COST:1969:145)
Massima numero 3424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  27/11/1969;  Decisione del  27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3421  3422  3423  3425


Titolo
SENT. 145/69 D. TRIBUNALE PER MINORENNI - MINORI IN SITUAZIONE DI ABBANDONO - TUTELA MEDIANTE ADOZIONE SPECIALE - COD. CIV., ARTT. 314/4 E 314/5 - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ABBANDONO - RELATIVO PROCEDIMENTO - DECORRENZA DAL MOMENTO IN CUI L'ORGANO GIURISDIZIONALE HA CONOSCENZA DELLE SITUAZIONI DI ABBANDONO - RAZIONALITA' DELLA NORMA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA'.

Testo
E' razionale che il legislatore, nell'esercizio del potere discrezionale che gli e' proprio, abbia ricondotto l'inizio del procedimento diretto alla dichiarazione del minore in stato di abbandono alla conoscenza, da parte degli organi giurisdizionali competenti, della situazione di abbandono e cioe' del fatto da accertare, ed abbia predisposto strumenti e modi astrattamente sufficienti per assicurare quella conoscenza relativamente a tutti i minori di eta' inferiore agli anni otto, che si trovino in situazione di abbandono.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte