Sentenza 146/1969 (ECLI:IT:COST:1969:146)
Massima numero 3426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
27/11/1969; Decisione del
27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 146/69 A. GIUDICE NATURALE - NOZIONE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE.
SENT. 146/69 A. GIUDICE NATURALE - NOZIONE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE.
Testo
Il principio del giudice naturale enunciato nell'art. 25, primo comma, della Costituzione, esige che il giudice sia istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie; con riferimento cioe' a fattispecie astratte e non gia' "a posteriori", in relazione ad una regiudicanda gia' insorta. Detto principio esclude che sia lo stesso giudice a creare discrezionalmente ipotesi di spostamento della competenza e che l'accertamento dei relativi presupposti legali dipenda da valutazioni non suscettibili di sindacato ad iniziativa ed a tutela delle parti.
Il principio del giudice naturale enunciato nell'art. 25, primo comma, della Costituzione, esige che il giudice sia istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie; con riferimento cioe' a fattispecie astratte e non gia' "a posteriori", in relazione ad una regiudicanda gia' insorta. Detto principio esclude che sia lo stesso giudice a creare discrezionalmente ipotesi di spostamento della competenza e che l'accertamento dei relativi presupposti legali dipenda da valutazioni non suscettibili di sindacato ad iniziativa ed a tutela delle parti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte